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Computo di periodi di lavoro nel settore pubblico

Il servizio permette di presentare la domanda di computo per valorizzare, a fini pensionistici, periodi di lavoro resi allo Stato ed enti pubblici. È rivolto ai dipendenti statali, iscritti alla CTPS.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2024

Cos'è

Il computo consente, su domanda e senza oneri per il richiedente, di valorizzare ai fini pensionistici periodi di lavoro prestati presso lo Stato e altri enti pubblici, la cui contribuzione è stata versata all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o altre gestioni.

A chi è rivolto

L’istituto del computo è proprio della normativa prevista per i dipendenti dello Stato iscritti alla CTPS.

Come funziona

Si premette che:

  •  è previsto il computo dei servizi non di ruolo resi allo Stato, con iscrizione all’AGO o a speciali fondi di previdenza (articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092);
  • è consentito il computo dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative di enti locali territoriali, enti parastatali o enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato (articolo 12, d.p.r. 1092/1973);
  •  è stato stabilito che i servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni dello Stato in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computati a domanda (articolo 15, d.p.r. 1092/1973).

Per la valutazione si applicano, rispettivamente, l’articolo 11 o l’articolo 14, a seconda che i periodi siano stati prestati con o senza iscrizione all’AGO.

La domanda di computo dei servizi, ai sensi del d.p.r. 1092/1973, può essere ritirata dal richiedente prima dell’emissione del relativo provvedimento di riconoscimento da parte dell’Istituto.

Dunque, la rinuncia ai periodi di servizio oggetto di computo, resi con iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o ad altri fondi, è ammissibile fino a che l’Istituto non abbia adottato il formale provvedimento di computo.

Domanda

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda di computo dei servizi può essere presentata in costanza di attività lavorativa, o entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Se la cessazione avviene per limiti di età, la domanda di computo deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento di detto limite (circolare ex Inpdap 11 giugno 2004, n. 38).

Dal 31 luglio 2010, la domanda di computo può essere presentata anche dall’iscritto assicurato, ossia il soggetto cessato dal servizio senza diritto a pensione.

COME FARE DOMANDA
La domanda di computo dei servizi deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 19 settembre 2022, n.101

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.