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Pensione in regime UE dei dipendenti pubblici

Informazioni che riguardano dipendenti pubblici che possono totalizzare i periodi assicurativi maturati nell'Unione europea, in Svizzera e negli stati SEE ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione in regime internazionale.

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Dettaglio

Pubblicazione: 13 dicembre 2022 Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2024

Grazie alla “totalizzazione internazionale” prevista dai Regolamenti UE, dal 25 ottobre 1998 anche i dipendenti pubblici possono totalizzare i periodi assicurativi, non coincidenti con quelli nazionali, maturati negli Stati membri dell'Unione europea, negli stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) in Svizzera e nel Regno Unito, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione in regime internazionale.

Lo scopo è consentire all'assicurato di percepire la pensione da ciascuno Stato in cui ha maturato dei periodi assicurativi.

Di conseguenza, per la valutazione di tali periodi esteri in Italia è venuta meno la necessità di ricorrere al riscatto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184.

Domanda di totalizzazione dei periodi esteri in Italia

Per totalizzazione internazionale dei periodi esteri in Italia si intende la somma dei diversi periodi assicurativi maturati nei suddetti Stati.

La domanda di “Totalizzazione Estera” deve pervenire all’Istituto, come indicato dalla circolare INPS 30 aprile 2013, n. 71, debitamente compilata e in modalità telematica

Per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla banca dati dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici ed essere in possesso delle credenziali di accesso. In alternativa, la domanda può essere presentata tramite un ente di patronato.

Dopo l'acquisizione della domanda, l'INPS chiede al competente Istituto previdenziale dello Stato estero di certificare i periodi assicurativi di cui il richiedente risulti titolare e pervenuta la risposta ed effettuato il controllo atto a escludere eventuali sovrapposizioni con periodi già utili a pensione in Italia, l'INPS predispone il provvedimento di riconoscimento dei periodi assicurativi esteri.

Domanda di pensione in regime internazionale

La domanda di “pensione in regime internazionale” deve pervenire all’INPS, come da determinazione presidenziale 30 maggio 2012 n. 95, debitamente compilata e in modalità telematica.

In questo contesto, l'importo della pensione che sarà posto in pagamento sarà quello determinato con la tecnica del pro-rata. Ma, nel caso in cui il diritto a pensione risultasse acquisito anche senza avvalersi della totalizzazione estera, l'importo della pensione che sarà posto in pagamento sarà quello risultante più favorevole tra l’importo determinato sulla base della sola contribuzione nazionale e l’importo determinato con la tecnica del pro-rata.

Domanda di pensione a carico di Stato estero

La presentazione di una domanda di pensione in regime internazionale presentata all’INPS è valida anche come domanda di pensione a carico di Stato estero.

Di conseguenza, l’Istituto avvierà d’ufficio il collegamento con lo Stato estero/gli Stati esteri presso cui risulti maturata la contribuzione affinché l’interessato possa ottenere la quota pro-rata di pensione spettante da parte degli altri Stati coinvolti nella domanda di pensione in regime internazionale.

Periodi esteri inferiori a un anno

Come ribadito con la circolare INPS 2 luglio 2010 n. 88, l'Istituzione alla quale viene richiesta la prestazione può non concederla se i periodi di assicurazione compiuti sotto la sua legislazione non raggiungono un anno e se tenuto conto che con questi soli periodi nessun diritto è acquisito in virtù di tale legislazione.

Di conseguenza, le Istituzioni degli altri Stati membri presso le quali l'interessato può far valere almeno un anno di assicurazione devono prendere in considerazione tali periodi di assicurazione sia per il diritto che per il calcolo della pensione. Naturalmente, per il calcolo della pensione, ogni Stato membro prenderà in considerazione i periodi esteri inferiori a un anno in misura proporzionale ai periodi di assicurazione compiuti sotto la propria legislazione.